Art. 2.

      1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e, ove richiesta, degli altri organi dell'amministrazione pubblica e del Governo, nonché di soggetti privati.
      2. In particolare, l'Agenzia ha il compito di individuare e di realizzare iniziative volte:

          a) al sostegno del cinema italiano;

          b) alla promozione del cinema italiano;

          c) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano;

          d) alla formazione delle professionalità cinematografiche;

          e) allo studio e all'analisi del settore cinematografico;

          f) alla regolazione del settore cinematografico.

      3. Le regioni, al fine di concorrere con lo Stato a garantire la razionale e organica

 

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attuazione dei compiti di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad adeguare e ad armonizzare la propria legislazione in materia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.